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Tuesday 02 January 2007
All'interno di Diritto Privato sono presenti i Diritti delle Persone, della Proprietà, delle Obbligazioni e Contratti e la Tutela dei Diritti.
Ancora sulle persone giuridiche. Le associazioni riconosciute. Le associazioni riconosciute comprendono quelle persone giuridiche composte da una pluralità di persone, che, apportando ciascuna una determinata quota di beni,
intendono conseguire uno scopo comune, non necessariamente immutabile nel tempo e rivolto a loro vantaggio. L'elemento personale, costituito da un'organizzazione di individui, assume un'importanza preminente
nelle associazioni, che necessitano peraltro, per poter conseguire le loro finalità, anche di un seppur minimo patrimonio. 1. L'assemblea degli associati. Un organo di fondamentale importanza è l'assemblea degli associati.
Essa ha la funzione di decidere cc 21 su tutte le questioni di maggiore importanza riguardanti la vita dell'ente e il suo operato: può modificare lo statuto e l'atto costitutivo,
deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori ed esercita l'azione di responsabilità nei loro confronti,
può escludere gli associati ed esercitare tutti gli altri compiti che le siano affidati dall'atto costitutivo. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio cc 20, tutte le volte
che ve ne sia la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; adotta le sue decisioni a maggioranza dei voti, in presenza di almeno la metà degli associati
nella prima convocazione, mentre la seconda deliberazione cc 21 è valida quale che sia il numero degli intervenuti; nelle deliberazioni che approvano il bilancio e in quelle relative
alla loro responsabilità, gli amministratori non possono votare. Altre maggioranze sono previste dalla legge per deliberazioni specifiche (ad es., per modificare l'atto costitutivo o lo statuto).
2. Gli amministratori. Altro organo delle associazioni è costituito dagli amministratori (che spesso cumulano in sé anche i poteri rappresentativi), ai quali spetta decidere sull'ordinaria
gestione degli affari e dare esecuzione alle delibere assembleari: essi sono responsabili verso l'ente per il proprio operato secondo le norme sul mandato cc 18.
Le fondazioni. Sono enti dotati di personalità giuridica generale, che dispongono di un proprio patrimonio per il conseguimento di uno scopo non lucrativo. Presupposto necessario della fondazione
è l'atto costitutivo, sotto condizione del suo riconoscimento da parte dell'autorità amministrativa. L'atto deve essere stipulato in forma pubblica, sotto pena di nullità del negozio; può anche essere
incluso in un testamento e può avere effetto solo dopo la morte del testatore. 1. Elementi costitutivi. Gli elementi costitutivi della fondazione sono:
a) il patrimonio: esso è costituito dai mezzi finanziari occorrenti all'attività dell'ente. Alla costituzione del patrimonio provvedono i fondatori, separando alcuni beni dal proprio
patrimonio e destinandoli allo scopo per il quale è costituita la fondazione. È un atto di liberalità e avviene mediante una donazione o con il testamento;
b) lo scopo: consiste nella causa giustificativa della fondazione; viene stabilito dai fondatori e non può essere trasformato, totalmente o parzialmente, dalla pubblica autorità.
Tale causa giustificativa deve avere carattere non lucrativo, nel senso che non è ammessa un'attività finalizzata a un mero profitto economico dei beneficiari, bensì a interessi ideali o a bisogni
fondamentali dei destinatari (ad es., borse di studio, cura di beni aventi interesse storico o archeologico ecc.). 2. Forme di controllo. L'attività della fondazione è sottoposta a un ampio potere di
controllo e di vigilanza dell'autorità governativa che provvede ad annullare le delibere contrarie allo statuto o, più in generale, alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Altre forme di controllo sono costituite dall'autorizzazione ad acquistare beni immobili, ad accettare donazioni o lasciti ereditari.
3. Amministratori. Sono nominati secondo le modalità previste nell'atto di fondazione o, nell'eventualità in cui queste non possano attuarsi, dall'autorità governativa.
Gli amministratori devono provvedere all'attuazione dello scopo contemplato nell'atto di fondazione, il rispetto del quale costituisce il solo vincolo che, nella gestione del patrimonio della fondazione,
gli amministratori sono tenuti a rispettare. Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni viene esercitato dall'autorità governativa cc 25.
4. Estinzione. La fondazione ha ragione di esistere finché persegue il suo scopo. Se lo scopo è interamente realizzato o diviene impossibile, o in caso di insufficienza del patrimonio, essa si estingue.
Le organizzazioni collettive senza personalità giuridica. Comprendono le società di persone, le associazioni non riconosciute, i comitati. Associazioni non riconosciute. Sono gruppi di persone organizzati per il raggiungimento di uno
scopo comune non lucrativo, che non hanno richiesto (o ottenuto) il riconoscimento come persone giuridiche. Gli accordi interni tra gli associati regolano i loro rapporti, anche per quanto riguarda
l'amministrazione dei beni comuni, che costituiscono il fondo comune dell'associazione, costituito dai contributi degli associati (e dai beni acquistati con tali contributi).
1. Responsabilità patrimoniale. Il fondo comune risulta di comproprietà degli associati e serve a soddisfare le pretese dei creditori dell'associazione: ma per le obbligazioni
dell'associazione rispondono anche, personalmente e solidalmente, coloro che hanno agito in suo nome e per suo conto (in pratica, gli amministratori, ovvero le persone designate dall'atto costitutivo).
2. Principali associazioni non riconosciute. Nell'intenzione del codice civile, l'associazione non riconosciuta avrebbe dovuto dar veste giuridica a realtà minori e di scarsa importanza sociale
(circoli sportivi, ricreativi ecc.), mentre, al contrario, essa rappresenta la più usuale forma di presenza, nel nostro ordinamento, dei maggiori gruppi organizzati per fini non lucrativi:
i partiti politici e i sindacati, infatti, sono semplici associazioni non riconosciute, non avendo richiesto il riconoscimento all'autorità a ciò preposta.
Comitati. Sono gruppi ristretti di persone che si propongono di raccogliere fondi per uno scopo di interesse generale (ad es., allo scopo di arrecare soccorsi in occasione
di pubbliche calamità, o di fare beneficenza, o per promuovere la costruzione di opere pubbliche o manifestazioni di interesse collettivo, quali mostre, festeggiamenti, esposizioni).
1. Responsabilità. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili verso gli oblatori e gli eventuali destinatari delle offerte, personalmente
e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato. 2. Organi. Gli organi che compongono il comitato sono: l'assemblea, cioè il gruppo
dei componenti al quale spettano tutte le decisioni sull'attività, sulla gestione e l'erogazione dei fondi, e sull'esistenza stessa dell'ente; gli amministratori; il presidente.
3. Estinzione. L'estinzione avviene per le cause previste nello statuto, o quando vengono a mancare tutti i componenti, o per delibera dell'assemblea. Qualora i fondi raccolti siano
insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o raggiunto lo scopo si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata
disciplinata al momento della costituzione.
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