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Tuesday 02 January 2007
All'interno di Diritto Privato sono presenti i Diritti delle Persone, della Proprietà, delle Obbligazioni e Contratti e la Tutela dei Diritti.
I beni. cc 810: In senso giuridico è definito bene qualunque cosa possa costituire oggetto di diritti. Per essere definiti tali i beni devono essere cose appropriabili che abbiano un valore di scambio
o un mero valore morale. Le cose che non sono suscettibili di appropriazione esclusiva (come l'aria, l'acqua del mare, il calore solare) non sono oggetto di diritto
e non rientrano, pertanto, nella definizione giuridica di beni. Oltre alle cose in senso fisico, oggetto di diritti possono essere le attività dell'uomo,
le creazioni intellettuali, l'energia, gli aspetti della personalità. I beni si possono classificare in diverse categorie. La distinzione più comune divide i beni
a seconda della loro natura o della loro titolarità. Secondo la loro natura essi si classificano in: a) beni corporali e incorporali: i primi sono tutte le cose dotate di materialità,
che si percepiscono con i sensi; i secondi sono i beni che possono essere percepiti con il pensiero come le opere dell'ingegno, le invenzioni industriali, le opere letterarie;
b) beni fungibili e infungibili: sono fungibili i beni che possono essere misurati, pesati, numerati e che, essendo cose generiche, possono essere scambiate con altre
dello stesso tipo (ad es., il denaro); sono infungibili le cose individualizzate e diversificate, che non possono essere sostituite con altre;
c) beni consumabili e inconsumabili: i primi non sono suscettibili di uso continuativo o ripetuto (i commestibili, le bevande, il carbone). Rientra in questa categoria anche
il denaro perché per utilizzarlo occorre spenderlo. Inconsumabili sono le cose che possono essere utilizzate ripetutamente anche se con l'uso si deteriorano.
Le cose consumabili non possono essere oggetto di usufrutto che presuppone il godimento della cosa; d) beni divisibili e indivisibili: sono divisibili tutte le cose che possono essere
scomposte in parti omogenee non compromettendo l'uso a cui era destinata la cosa intera (un fondo, un edificio, il denaro); indivisibili tutte le altre.
La volontà delle parti o la legge può considerare indivisibile un bene che in realtà non lo è (le parti comuni di un edificio in un condominio,
i diritti di servitù, di pegno e di ipoteca); e) beni mobili e immobili: sono immobili il suolo e tutte le cose a esso incorporate
sia per coesione organica (alberi) sia per coesione inorganica (costruzioni); lo sono anche i mulini, i bagni e gli edifici galleggianti permanentemente
uniti alla riva o all'alveo del fiume. Sono mobili tutti gli altri beni, cioè generalmente tutti quei beni che si possono trasportare da un luogo a un altro.
I contratti che hanno per oggetto il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali su di essi richiedono la forma scritta e sono soggetti
a trascrizione per essere opponibili ai terzi. La stessa disciplina si applica per beni mobili iscritti in pubblici registri (navi, aeromobili e altri veicoli).
Per i beni mobili, soggetti a più frequenti e rapidi trasferimenti, è sufficiente essere possessori in buona fede, in virtù di un titolo idoneo a trasferire la proprietà,
per poter opporre a chiunque l'avvenuto acquisto del bene. I beni sono inoltre classificabili in base alla titolarità: in questo senso si distingue tra beni privati e beni pubblici.
La proprietà. La disciplina della proprietà è contenuta nella Costituzione, nel codice civile e in numerose leggi speciali. La Costituzione art. 42 stabilisce che "la proprietà è pubblica o privata.
I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento
e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi prevedibili dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi di interesse generale". Il codice civile cc 832 afferma invece che la proprietà è il diritto di "godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo,
entro i limiti e con osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico". 1. Permanenza ed estensione del diritto. Il proprietario può anche, per lungo tempo,
non esercitare i diritti inerenti all'essere titolare di un bene, senza con ciò perderne la proprietà; l'omesso esercizio lo espone però al rischio che altri si impossessi del bene e ne acquisti
la proprietà per usucapione. La proprietà fondiaria si estende, oltre che ai confini del fondo, anche al sottosuolo con tutto ciò che vi è contenuto (a eccezione delle acque pubbliche,
miniere, giacimenti di gas naturale, beni archeologici e di interesse storico) consentendo al proprietario di realizzare qualsiasi escavazione che non danneggi il vicino; egli non può,
inoltre, opporsi a quelle attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo e a tale altezza nello spazio che egli non abbia interesse a escluderle.
Modi di acquisto. Il codice cc 922 distingue due modi di acquisto della proprietà: a titolo originario e a titolo derivativo. Sono modi di acquisto a titolo originario
(che non determinano il trasferimento del diritto dal proprietario ad un altro soggetto): l'occupazione, l'invenzione, l'accessione, la specificazione, l'unione e commistione, l'usucapione.
A titolo derivativo la proprietà si acquista per effetto di contratti e per successione ereditaria; il proprietario che trasferisce il diritto è definito dante causa, l'acquirente del diritto è detto successore o avente causa.
1. Occupazione. cc 923 È un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, operante esclusivamente per i beni mobili, che consiste nell'impossessarsi di una cosa
che non sia mai stata di proprietà di nessuno oppure volutamente abbandonata dal proprietario, volontarietà essenziale per distinguere le cose abbandonate da quelle smarrite.
Oggi,L 968 27/12/1977 la fauna selvatica fa parte del patrimonio indisponibile dello Stato, ma non essendo stata abolita la caccia alcune specie consentite sono ancora appropriabili da parte del cacciatore.
2. Invenzione. cc da 927 a 931 È un modo di acquisto a titolo originario della proprietà di un bene mobile che sia stato smarrito da un terzo. Chi lo rinviene è tenuto a restituirlo
al proprietario nell'ipotesi che conosca la persona alla quale la cosa appartiene; diversamente deve consegnarla senza ritardo al sindaco del Comune dov'è avvenuto il ritrovamento.
Se entro 1 anno non si presenta il proprietario, il ritrovatore acquista la proprietà della cosa smarrita. Nell'eventualità che il proprietario della cosa smarrita si presenti per la restituzione,
questi è tenuto a pagare un premio al ritrovatore nella misura del 10% del valore della cosa rinvenuta. 3. Accessione. cc da 934 a 938 È un modo di acquisto a titolo originario della proprietà
in forza del quale qualsiasi piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di quest'ultimo, salvo che la legge
o l'accordo delle parti prevedano diversamente. Il codice civile prevede un'eccezione importante a tale principio, quella della cosiddetta accessione invertita, in cui non è il proprietario
del suolo ad acquistare il manufatto, ma è il proprietario dell'opera che acquista la proprietà del suolo ove essa si trova. Perché l'accessione invertita abbia luogo occorre che:
l'occupazione del fondo sia avvenuta in buona fede, senza che il proprietario del suolo abbia proposto opposizione. L'accessione di cosa immobile a cosa immobile si verifica nelle ipotesi di alluvione, abbandono dell'alveo e avulsione.
4. Specificazione. cc 940 È un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, che si ha quando un soggetto adopera una materia che non gli appartiene per formare una nuova cosa,
che diviene di sua proprietà (ad es., quando uno scultore realizza una statua con marmo altrui ne diviene proprietario ma deve pagare il prezzo della materia al legittimo proprietario).
5. Unione e commistione. cc 939 Costituiscono un modo di acquisto a titolo originario della proprietà. Propriamente, il termine unione è utilizzato quando si tratta del congiungimento di due cose
che non perdono la loro individualità pur risultando inseparabili (ad es., l'incastonamento di una gemma in un anello); commistione si riferisce invece alla mescolanza
di solidi che diventano non più distinguibili tra loro (come succede quando in un unico contenitore vengono versati sacchi di grano appartenenti a distinti proprietari).
Limiti. Il godimento della cosa e la facoltà di disporne non sono assoluti, ma sottoposti a limiti che vengono, solitamente, distinti in limiti pubblici e privati.
1. Limiti pubblici. I limiti posti nell'interesse pubblico tendono a crescere anche in considerazione dell'accentuata necessità di proteggere meglio il territorio,
le acque, i boschi; tra di essi sono da menzionare, oltre alle requisizioni e agli ammassi, le distanze legali da strade, autostrade, ferrovie e cimiteri, nonché le imposizioni sui fondi
per assicurare certe utilità alla pubblica amministrazione, quali il passaggio di linee telefoniche ed elettriche, i vincoli forestali e idrogeologici.
Ulteriori limiti sono costituiti dalle norme poste a tutela dei beni di interesse storico e artistico. Sempre nell'ambito della imposizione di limiti posti nell'interesse pubblico,
lo Stato per attuare opere pubbliche o razionalizzare lo sfruttamento del suolo può talvolta ricorrere all'espropriazione, ossia al trasferimento obbligatorio dei beni
in proprietà a privati a favore di enti pubblici quali, ad es., Regioni, Province, amministrazioni statali. L'espropriazione comporta per chi la subisce il diritto a un indennizzo.
2. Limiti privati. I limiti alla proprietà posti nell'interesse privato tendono essenzialmente a regolare i rapporti tra proprietà vicine: sono quelli relativi all'accesso al fondo da parte del vicino,
alle distanze nelle costruzioni e piantagioni, alle luci e vedute, allo stillicidio. Particolare rilevanza hanno i limiti concernenti le immissioni e quelli che comportano
il divieto degli atti di emulazione: il proprietario non può immettere sul fondo del vicino fumo, calore, rumori e gas che superino la normale tollerabilità,
la quale viene valutata in considerazione dei luoghi e delle situazioni ove le immissioni hanno luogo. Il divieto degli atti di emulazione si sostanzia nell'impossibilità per il proprietario
di porre in essere comportamenti unicamente finalizzati a nuocere e molestare terzi.
Tutela della proprietà: azioni petitorie. A difesa della proprietà, il codice civile disciplina le azioni petitorie, volte ad accertare chi sia l'effettivo
titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale su di un bene. 1. Azione di rivendicazione. cc 948 È l'azione più importante e consente al proprietario
di un bene che non sia in possesso del medesimo di chiederne la restituzione a colui che ne abbia la disponibilità. È necessario provare davanti
all'autorità giudiziaria la titolarità del diritto di proprietà. 2. Azione negatoria. cc 949 Mediante tale azione il proprietario che subisce molestie
o turbative da parte di terzi, che teme di subire un qualsiasi pregiudizio riguardante il suo diritto di proprietà, può chiedere all'autorità giudiziaria una sentenza che accerti
l'inesistenza dei diritti che i terzi vantano sul suo bene e faccia cessare le eventuali turbative o molestie. Questa azione, a differenza di quella di rivendicazione, non è indirizzata a dimostrare
l'esistenza del diritto di proprietà in capo a chi la propone, bensì più limitatamente ad accertare che il diritto di proprietà vantato è incondizionato,
cioè libero da qualsiasi obbligo nei confronti dei terzi. 3. Azione di regolamento di confini. cc 950 Questa azione consente di stabilire,
con l'intervento del giudice, il confine tra due fondi adiacenti quando vi sia incertezza sulla demarcazione tra i due immobili. Entrambe le parti confinanti hanno l'onere di provare
la rispettiva estensione del loro diritto; tale prova può essere fornita con ogni mezzo. 4. Azione per apposizione di termini. cc 951 Si ricorre a questa azione quando il confine
esistente tra due fondi sia certo e individuato, però manchino o siano divenuti irriconoscibili i termini, cioè quei segni di pietra o di altro materiale che vengono normalmente apposti
sulla linea di confine per separare fisicamente i due immobili contigui.
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