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Oggi è - Ultima modifica: Tuesday 02 January 2007

All'interno di Diritto Privato sono presenti i Diritti delle Persone, della Proprietà,
delle Obbligazioni e Contratti e la Tutela dei Diritti.

Le persone fisiche: capacità giuridica e capacità di agire.
Alla persona fisica l'ordinamento giuridico riconosce l'idoneità ad essere titolare
di diritti e di obblighi giuridici: tale idoneità è definita capacità giuridica.
Essa spetta a ogni individuo, in ossequio al principio di eguaglianza sancito nella Costituzione,
cost 3 secondo il quale "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".
La legge cc 1 stabilisce che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita,
cioè con la separazione dall'alveo materno e con l'inizio, anche se
per pochi attimi, della respirazione polmonare. Tuttavia, alcune disposizioni di legge in tema
di donazioni e successioni cc 462 784 consentono attribuzioni a favore del nascituro,
sia esso concepito o meno, anche se non si può affermare che esista in capo a questo
una capacità giuridica, giacché egli acquisterà tali diritti solo al momento della nascita.
La capacità giuridica si perde solo con la morte.
1. La capacità di agire. Dalla capacità giuridica va distinta la capacità di agire cc 2
che consiste nella capacità di esercitare personalmente i propri diritti e di assumere obblighi giuridici.
Si traduce in concreto nella idoneità a stipulare contratti e a stare in giudizio.
Si acquista normalmente con la maggiore età, cioè al compimento del diciottesimo anno.
Tuttavia, per taluni atti specifici la legge richiede un'età diversa.
a) Capacità speciale di lavoro: per il proprio lavoro è sufficiente aver compiuto 15 anni.
È richiesta L 977 17/10/1967 l'età di 16 anni per lavori pesanti o pericolosi.
Per quanto riguarda la retribuzione, il minore può percepirla personalmente,
ma non può usufruirne direttamente. b) Capacità di contrarre matrimonio,
legittimare e riconoscere i figli: è sufficiente l'età di 16 anni, con l'autorizzazione del tribunale
e l'assenso da parte di coloro che esercitano la potestà. La capacità di agire perdura fino alla morte.
2. L'incapacità di agire. L'incapacità di agire può essere assoluta, nel caso di minore
o di persona interdetta, oppure relativa, per il minore emancipato o l'inabilitato;
in tal caso al soggetto è consentito compiere da solo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione,
essendo necessaria l'assistenza di un curatore per quelli di straordinaria amministrazione.
Il negozio posto in essere dall'incapace è sempre annullabile, bastando dimostrare
l'appartenenza del soggetto a una delle categorie di persone incapaci sopraindicate.
L'incapacità di intendere e di volere. Chi abbia raggiunto la maggiore età, e abbia perciò
la capacità di agire, può disporre liberamente dei propri diritti e obblighi con atti negoziali,
purché sia in grado di valutare seriamente i propri atti e di volerli coscientemente;
vi sono infatti dei casi in cui detta capacità risulta menomata. La volontà di un soggetto legalmente
capace può essere alterata da una causa anche transitoria (ad es., ubriachezza, stato di ipnosi,
assunzione di stupefacenti ecc.), per cui il soggetto stesso risulta incapace di intendere
e di volere relativamente all'atto posto in essere in tale condizione. Perché si possa parlare di incapacità
non è necessario che le facoltà psichiche del soggetto siano completamente soppresse:
è sufficiente anche un loro semplice perturbamento; in questo caso l'accertamento
dell'incapacità è un'indagine posteriore, affidata al giudice. È necessario, a tal fine, che l'incapacità
venga rigorosamente provata, con qualsiasi mezzo, da chiunque chieda
l'annullamento dell'atto stesso. Se si richiede l'annullamento di un contratto stipulato dall'incapace
naturale occorre cc 428 provare che la controparte era in malafede: si deve cioè dimostrare
che costui era a conoscenza dell'incapacità e abbia inteso approfittarne.
Diritti della personalità. Ogni individuo è titolare di diritti, che tutelano la sua persona
nei valori essenziali; essi comprendono: il diritto alla vita, all'integrità psicofisica;
le libertà civili costituzionalmente garantite che si distinguono in libertà personali
(cioè fisica, di circolazione, di soggiorno, di domicilio), libertà di religione, di manifestazione
e comunicazione del pensiero (libertà di stampa e di informazione); diritto all'intimità privata
(diritto al segreto, alla riservatezza, all'immagine); diritto all'identità personale
(diritto al nome e all'identità sessuale); diritto alla paternità morale per le opere dell'ingegno e le invenzioni.
Tali diritti si dicono assoluti in quanto garantiscono al titolare un potere che egli può
far valere nei confronti di tutti, concernono attributi essenziali della personalità e sono
necessari in quanto ogni essere umano ne è titolare. Sono indisponibili, nel senso che il titolare
non può rinunziarvi e non può cederli. I diritti personali si acquistano con la nascita
e si estinguono con la morte: non si possono quindi trasmettere agli eredi.
Non hanno valore di scambio, poiché sono reputati non commerciabili, salvo il diritto
al risarcimento in caso di violazione, in quanto tutelano interessi morali, distinguendosi
così dai diritti patrimoniali, che invece tutelano gli interessi economici.
Gli stessi diritti inviolabili spettano anche allo straniero.

Le persone giuridiche.
Gli elementi costitutivi delle persone giuridiche sono: una pluralità di persone;
un patrimonio; uno scopo; il riconoscimento da parte dello Stato.
Lo scopo della persona giuridica, che ne giustifica la nascita e l'attività, deve essere lecito,
ossia non contrario a norme imperative, al buon costume e all'ordine pubblico, nonché possibile.
1. Il riconoscimento e i suoi effetti. Il riconoscimento attribuisce all'ente (società, associazioni,
fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato) la qualità di persona giuridica
(ne fa cioè un soggetto di diritto) conferendogli una generale capacità di agire.
Esso ha la forma cc 12 del decreto del presidente della Repubblica, o, per gli enti che esercitano
la loro attività nell'ambito regionale, del decreto del presidente della giunta regionale.
In vista del riconoscimento la legge richiede per la costituzione dell'ente una speciale
forma scritta, che è l'atto pubblico. Il riconoscimento, attribuendo all'ente la qualità di persona giuridica,
ne fa un centro autonomo di diritti e interessi, distinti da quelli dei singoli partecipanti.
L'autonomia della persona giuridica è patrimoniale e di volontà: con ciò si intende che il suo patrimonio
è distinto da quello dei singoli partecipanti e risponde delle obbligazioni contratte dall'ente in modo esclusivo.
L'autonomia della volontà si esplica invece con le scelte e l'attività posta in essere dall'ente
(sia pure per mezzo dei suoi organi, composti da persone fisiche) in quanto vero e proprio soggetto di diritto;
così si potranno creare dei rapporti giuridici tra una persona giuridica e un'altra,
o tra essa e una persona fisica (si pensi, ad es., a un contratto stipulato dall'associazione e uno dei suoi partecipanti).
2. Costituzione e pubblicità. L'atto costitutivo è quello con cui i singoli partecipanti esprimono la loro
volontà di dare vita all'ente; si distingue cc 16 dallo statuto che contiene le norme organizzative dell'ente.
Entrambi devono indicare la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo,
del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e l'amministrazione.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere norme relative all'estinzione
dell'ente e alla devoluzione del suo patrimonio. Una volta riconosciuta, la persona giuridica
dev'essere registrata cc 33 in un apposito registro istituito presso ogni Provincia.
Questo regime di pubblicità ha la funzione di rendere conoscibile ai terzi tutto ciò
che è inerente all'esistenza e all'organizzazione dell'ente.
3. Capacità della persona giuridica. Le persone giuridiche hanno piena capacità di agire,
esplicata soprattutto nell'ambito di un'attività di contenuto patrimoniale.
4. Da chi è rappresentata. La persona giuridica svolge la propria attività per mezzo dei suoi organi,
composti da persone fisiche, che ne attuano la volontà secondo i principi propri della rappresentanza.
Essi quindi agiscono in nome e per conto dell'ente e nel suo interesse: gli effetti dell'attività
si riflettono perciò direttamente sull'ente, che sarà l'esclusivo titolare dei diritti e degli obblighi che ne derivano.
Spetta all'atto costitutivo o allo statuto designare coloro che, tra gli amministratori,
hanno anche la rappresentanza e fissare i limiti per l'esercizio di tale potere cc 19.
Qualora gli atti posti in essere dagli organi rappresentativi li eccedano, non vincolano l'ente,
a condizione però che le limitazioni risultino iscritte nel registro delle persone giuridiche:
l'iscrizione è infatti necessaria per opporle ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano comunque a conoscenza.
5. Estinzione cc 27. Generalmente l'atto costitutivo o lo statuto prevedono le cause
che danno luogo all'estinzione della persona giuridica (ad es., le clausole di durata che fissano
il termine dell'esistenza dell'ente). Altre cause sono: il raggiungimento dello scopo o la sua sopravvenuta
impossibilità e per le associazioni la mancanza totale (per morte, recesso, esclusione) degli associati,
nonché la deliberazione assembleare di scioglimento; l'estinzione è dichiarata
dall'autorità governativa su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.
Le persone giuridiche private sono regolate esclusivamente da norme di diritto privato; si dividono in:
a) società cc 2247, che hanno come scopo lo svolgimento di attività economiche,
specificamente regolate dal codice civile;
b) enti che non hanno come scopo lo svolgimento di attività economiche e che si distinguono in:
associazioni (dette anche corporazioni) e fondazioni, caratterizzate ciascuna dalla diversa
importanza che nella loro organizzazione assumono gli elementi costitutivi.

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