Oggi è
- Ultima modifica:
Tuesday 02 January 2007
All'interno di Diritto Pubblico sono presenti Domande e Risposte presenti negli appelli d'esame universitari.
Appello numero sette - Persona giuridica di diritto pubblico e nozione di organo. Una persona si può considerare persona giuridica di diritto pubblico solo se presenta
determinate peculiarità: il godimento di una potestà di comando assegnata dallo Stato; la istituzione ad iniziativa dello Stato o di un altro ente pubblico; uno scopo di interesse
generale ed infine la sottoposizione al controllo dello Stato stesso. Possono essere a carattere associativo come lo Stato, le regioni, le province e
i comuni o a carattere patrimoniale, come gli enti previdenziali o gli enti pubblici economici. L'organo è il mezzo mediante il quale le persone giuridiche di diritto pubblico
manifestano la propria volontà. Particolare importanza ha il concetto di organo nell'organizzazione dello Stato che per conseguire i suoi fini deve avvalersi di organi
incaricati di volere e di agire per esso; l'azione di organi di tal genere è considerata azione diretta dello Stato, in quanto non hanno esistenza propria distinta da esso,
ma sono inseriti come parte integrante della sua struttura e organizzazione. - Procedimento di formazione del Governo.
Il procedimento con cui si forma il Governo è disciplinato dall'art. 92, secondo il quale vi è una prima fase dove il Presidente della Repubblica ascolta le indicazioni dei presidenti
dei gruppi parlamentari su come potrà essere il nuovo Governo e su chi sarà il Presidente del Consiglio; dopo ciò conferisce il potere alla persona scelta di dar forma al nuovo
Governo e su proposta di questi di nominare i nuovi ministri, con portafoglio e senza portafoglio, i primi preposti ad un apparato di settore e i secondi facoltativi.
Dopo l'investitura, il Presidente del Consiglio e i nuovi ministri devono prestare fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi.
- Enti locali diversi dalla regione. L'art. 114 dichiara che la Repubblica italiana si suddivide in Stato, Regioni, Province,
Comuni e Città metropolitane. Come enti locali si considerano quindi Comuni, Province e Città metropolitane: i primi sono quelli di maggior rilievo sia per le funzioni
a cui sono preposti, sia per essere l'ente locale di più antica tradizione; le seconde hanno invece minor prominenza e in alcune regioni a Statuto Speciale
sono state addirittura annullate; le terze sono invece di recente istituzione e non è neppure ben definita l'esistenza: le aree metropolitane dovrebbero essere nove,
ma la loro creazione ha subito molte resistenze a causa della loro non precisa definizione territoriale. - Diritto di Istruzione.
Il Diritto di Istruzione è disciplinato dagli art. 33 e 34, per i quali vengono garantite la libertà dell'arte e della scienza, la libertà di insegnamento e la libertà di istruzione.
Libertà di insegnamento e diritto di istruzione sono legati tra loro, poiché il fatto che ci sia qualcuno che insegni prospetta che ci possa essere anche qualcuno disposto ad imparare,
ma da ciò derivano le principali controversie tra scuola pubblica e scuola privata, intese nei costi che sono da sostenere e in quanto debbano essere quantificati e soprattutto
quale parte riguardi lo Stato, legate anche alla nuova riforma della legge di febbraio 2000, secondo la quale l'obbligo scolastico e fissato in nove anni, dai sei ad i quindici
ed in ulteriori tre anni di frequenza di attività formative.
Appello numero otto - Referendum abrogativo (i criteri di ammissibilità). La Costituzione accredita la partecipazione popolare all'iniziativa legislativa
per mezzo dell'istituto del referendum, previsto nell'art. 75. In particolare il referendum abrogativo consta in una consultazione popolare che permette di sapere se una legge
o una sua parte debba essere abrogata o meno. Il referendum non può essere rivolto a leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto. La richiesta referendaria
deve essere avanzata da cinquecentomila elettori o da cinque consiglieri regionali e dopo la sua accettazione è il Presidente della Repubblica a fissarne la data,
una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Per l'approvazione è previsto un doppio quorum, uno partecipativo ed uno relativo all'esito della consultazione.
- Crisi di Governo. La nostra forma parlamentare di Governo è basata sulla fiducia, per la quale il Parlamento
conferisce al Governo il via libera per il suo programma politico. Tale rapporto di fiducia viene meno in due casi, quando il Parlamento revoca tale fiducia tramite apposita mozione
approvata da una delle due Camere o quando il Governo vincola la propria durata in carica all'approvazione parlamentare di un testo legislativo e se la votazione ha esito negativo
il Governo non detiene più la fiducia del Parlamento. In queste due eventualità si ha una crisi di governo. Tali crisi possono essere anche determinate dalle dimissioni
spontanee di un Governo, dovute magari ad una crisi politica extraparlamentare, e negli ultimi anni è stato il caso verificatosi più frequentemente.
- Sentenze di accoglimento e di rigetto della Corte Costituzionale. La sentenza della Corte può esprimere o l'accoglimento dei dubbi comunicati nell'ordinanza
di rinvio alle norme impugnate (sentenza di accoglimento, disciplinate dall'art. 136) o il loro rifiuto (sentenza di rigetto). Le sentenze si compongono di tre parti, "in fatto"
riassunto della questione, "in diritto" la Corte prende posizione, "dispositivo" la Corte sintetizza la sua decisione. Le sentenze di accoglimento producono l'annullamento,
dal giorno successivo a quello in cui sono state messe, delle norme di legge dichiarate incostituzionali, e queste ultime non potranno più essere applicate. Le sentenze di rigetto vengono rinviate
ad un momento successivo la dichiarazione di incostituzionalità della stessa. - Diritti soggettivi ed interessi legittimi.
Tali concetti sono alla base del sistema complessivo della giustizia amministrativa. Per diritto soggettivo si intende una situazione soggettiva di vantaggi ammessa dal
legislatore come autonomamente degna di tutela nei riguardi sia dei privati che della pubblica amministrazione, considerati in rapporto diretto con lo Stato
e per questo motivo tale diritto gli appartiene. Per interesse legittimo si intende quella situazione soggettiva di vantaggio, riconosciuta dal legislatore come intrinsecamente
connessa ad una norma che garantisce in via predominante l'interesse generale e di conseguenza, l'interesse direttamente protetto non è quello della persona,
ma un interesse pubblico inevitabilmente predominante.
Appello numero nove - Insindacabilità delle opinioni e immunità dei parlamentari (art. 68). I parlamentari si avvalgono di una serie di prerogative ed immunità indirizzate
a garantire loro la massima libertà di espressione delle proprie opinioni. A tale proposito l'art. 68 istituisce il principio dell'insindacabilità dei voti dati
e delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, ciò si traduceva nella non perseguibilità sul piano civile, penale e amministrativo.
Inoltre i parlamentari godevano di una peculiare immunità che permetteva loro di non poter essere sottoposti a procedure penali o misure restrittive della loro libertà personale.
Oggi tale art. è stato rettificato, viene conservato il principio di insindacabilità, ma con opportuna autorizzazione si può limitare molto l'immunità dei parlamentari.
- Potestà legislativa regionale concorrente. La più rilevante tra le funzioni regionali è quella legislativa, che può appartenere
a tre tipologie: esclusiva, libera o residuale e concorrente. Quest'ultima contempla la concorrenza di intervento della legislazione statale e di quella regionale.
In particolare la legislatura regionale non deve essere in conflitto con la Costituzione, ma deve avere considerazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Oggi il nuovo art. 117 assegna allo Stato la funzione legislativa nelle specifiche materie elencate relative alla determinazione dei principi fondamentali ed alle regioni
la stessa podestà nelle restanti materie. - Promulgazione delle leggi.
La terza fase del procedimento legislativo è costituita dalla promulgazione della legge, con la quale si consente la produzione degli effetti normativi ad essa correlati.
Il potere di pubblicazione di una legge è affidato al Capo di Stato che esercita anche una forma di controllo cautelativo sulla costituzionalità della legge.
La nuova legge deve essere promulgata entro trenta giorni dall'approvazione parlamentare, secondo l'art. 73. Il Capo dello Stato può anche rinviare la legge al Parlamento,
secondo l'art. 74, con un messaggio contenete le proprie ragioni per tale decisione, ma se il Parlamento ripresenta legge questa volta deve essere promulgata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Questo rinvio è comunque l'unico strumento che ha il Capo dello Stato per interporsi nel procedimento legislativo.
- Libertà di stampa (art. 21). Tra le libertà di cui gode l'uomo vi è la libertà di pensiero e in particolare di comunicarlo
agli altri scambiando valutazioni, opinioni capaci di contribuire al progresso del singolo e della comunità. L'art. 21 sancisce che tutte hanno il diritto di comunicare
il proprio pensiero sia con la parola che con i testi scritti. Conseguentemente il mezzo di comunicazione che da sempre ha avuto maggior rilievo
è la stampa ed è anche il media che viene disciplinato dallo stesso art. 21. Per libertà di stampa si intende che questa non può essere soggetta ad autorizzazioni
o censure e quindi ogni potere pubblico non può intervenire nel limitare l'esercizio di tale libertà. L'art. 21 oltre le regole positive, detta anche regole negative, per le quali si devono reprimere gli abusi,
viene consentito il sequestro delle stampe violanti norme prescritte dalla legge e sono vietate le pubblicazioni di manifestazioni contrarie al buon costume.
Altri Appelli di Diritto Pubblico
|