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Tuesday 02 January 2007
All'interno di Diritto Pubblico sono presenti Domande e Risposte presenti negli appelli d'esame universitari.
Appello numero uno - Rapporto Stato - Chiesa (art. 7). Come regolamentato dall'art. 7 della Costituzione, lo Stato riconosce la Chiesa Cattolica come soggetto dotato di sovranità ed indipendenza. I rapporti tra Stato e Chiesa sono
normalizzati dai Patti lateranensi stipulati l' 11 febbraio 1929 sotto il regime fascista: tali Patti si compongono di un Trattato, di una Convenzione Finanziaria e di un Concordato. Il 18 febbraio 1984 questi Patti furono corretti visto il nuovo ambito politico costituzionale con
l'Accordo di Villa Madama tra Stato e Chiesa e vennero apportate diverse novità, tra cui l'obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. - Decreti legislativi. Il Governo, su mandato del Parlamento, può esercitare un'attività normativa di grado primario:
può cioè emanare atti con forza di legge. Tali atti sono i decreti legislativi. L'eventualità di delegazione legislativa è disciplinata dall'art. 76 della Costituzione, ai sensi del quale l'utilizzazione dell'istituto può verificarsi soltanto con precisi limiti di materia, di tempo e di contenuto.
La delegazione legislativa consiste nel trasferimento dalle Camere al Governo dell'esercizio della potestà legislativa, per rendere meno oneroso e complesso il lavoro del Parlamento. - Libertà di associazione.
La Costituzione indica che l'Uomo ha Diritti inalienabili sia come singolo sia come membro delle formazioni sociali nelle quali svolge la sua personalità (art. 2); il riferimento va alla Libertà di associazione o riunione. L'art. 18 della Costituzione disciplina e garantisce la
libertà di riunione, riconoscendola a tutti i cittadini con disposizione che non vale per gli stranieri. Le riunioni possono avvenire in luogo privato o in luogo pubblico. Sono inoltre proibite le associazioni segrete e quelle che rincorrono scopi politici per opera di organizzazioni di carattere militare.
- Vizi di legittimità degli atti amministrativi. I vizi di legittimità sono suddivisi, come riportato nel testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e nella legge istitutiva del TAR, in quelli di incompetenza, eccesso di potere e violazione della legge.
L'incompetenza indica quel vizio per il quale l'autorità che emana l'atto non ne ha la potestà. L'eccesso di potere consiste nell'abuso sostanziale di cui dispone l'organo che emana l'atto. Il vizio di violazione di legge svolge una funzione di tipo residuale rispetto agli altri vizi di legittimità.
L'atto amministrativo è nullo anche quando in esso manca un elemento essenziale: sono cause di nullità la mancanza del soggetto, la mancanza dell'oggetto e la mancanza della forma.
Appello numero due - Eccesso di potere. L'eccesso di potere consiste in uno sviamento di potere, cioè nell'abuso sostanziale di cui dispone l'organo che adotta l'atto, in antinomia con la sua causa o in violazione dell'attività
a cui il provvedimento era rivolto. Tale vizio è ingiunto con l'annullamento dell'atto. Si possono riferire alcuni fatto particolare, denominati sintomatici dell'eccesso di potere,
tra le quali: l'insufficiente o l'incongrua motivazione, l'ingiustizia grave e manifesta, la disparità di trattamento, la contraddittorietà fra provvedimenti dell'amministrazione,
il travisamento o l'erronea rappresentazione dei fatti, la illogicità dei criteri di valutazione. - Giudizio in via incidentale. Il giudizio in via incidentale della Corte Costituzionale ha origine dall'iniziative di un giudice
motivato dalla necessità di dare una risoluzione ad un caso concreto in cui quel magistrato debba decidere. Nell'eventualità in cui nello svolgimento di un processo
il giudice dimostri dei dubbi sulla costituzionalità della legge che dovrebbe applicare, egli sospende il processo e tramite un'ordinanza di rinvio, accompagnata da spiegazioni,
solleva la questione davanti alla Corte Costituzionale. Se altri giudici dovessero applicare tale disposizione legislativa per la risoluzione dei loro processi, dovrebbero sospenderli
e attendere la deliberazione della Corte Costituzionale. - Decreto legge. L'adozione del Governo di decreti legge è disciplinato secondo l'art. 77 molto rigorosamente:
tale intervento legislativo del Governo è legittimato solo nel determinarsi di eventi straordinari che rendono necessaria ed immediata un'azione in campo legislativo.
Il Governo nello stesso giorno in cui il decreto viene emanato, ha dovere di comunicarlo alle Camere domandandone la conversione in legge. Queste devono riunirsi appositamente
entro cinque giorni e la conversione deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, se ciò non avviene il decreto perde efficacia fino dal momento in cui è stato adottato.
- Forma di governo parlamentare. Essa si basa sul rapporto dialettico presente tra Parlamento e Governo, distinto dall'istituto della fiducia. Questi implica che il Governo, subito dopo essersi formato, si presenti di fronte al
Parlamento per ottenere un consenso preliminare. Una volta ottenuta la fiducia iniziale, il Governo diventa espressione delle forze politiche maggioritarie presenti in Parlamento.
Quest'ultimo ha anche il potere di privare la fiducia al governo tramite l'approvazione di un'apposita mozione di sfiducia. È quindi il Parlamento l'organo
intorno al quale ruota la lo Stato. Viene introdotta la figura di Capo dello Stato come intermediario durante la formazione dell'esecutivo e depositario di un potere neutro, con il compito di supremo garante della Costituzione.
Appello numero tre - Procedimento di revisione costituzionale. Tale procedimento si compone di due fasi: una fondamentale, svolta in sede parlamentare ed una eventuale, che vede il coinvolgimento dell'elettorato. La prima fase impone una doppia
deliberazione da parte delle Camere secondo l'art. 138 a distanza non minore di tre mesi l'una dall'altra. Nella seconda deliberazione è richiesta la maggioranza Assoluta anziché semplice.
Nel caso in cui la maggioranza fosse dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, il procedimento si arresta a questa prima fase, e la legge viene trasmessa al Presidente della Repubblica
che provvede alla promulgazione. Solo nel caso in cui tale maggioranza non venga raggiunta si sottopone tale testo legislativo a referendum, a patto che ne facciano richiesta almeno
1/5 dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali. - Scioglimento anticipato delle Camere. Il potere di sciogliere in anticipo le Camere, come disposto dall'art. 88, è dato in consegna al
Presidente della Repubblica: tale potere risponde alla necessità di garantire il funzionamento delle istituzioni nel caso in cui le Camere dimostrino l'incapacità di svolgere il proprio ruolo nel modo ottimale.
Il Presidente può mettere in atto tale provvedimento solo dopo aver consultato i Presidenti delle Camere. L'art. 88 dice anche che il Presidente non può sciogliere le Camere negli ultimi
sei mesi del suo mandato (Semestre Bianco), escluso il caso in cui i suoi ultimi sei mesi coincidano con gli ultimi della Legislatura. - Iniziativa economica privata.
La libertà di iniziativa economica privata è affermata nell'art. 41, tuttavia sono previste ad essa alcune limitazioni in merito ai modi del suo esercizio e alle sue finalità.
La nostra Costituzione economica prevede un sistema economico misto, in cui iniziativa pubblica e privata si appoggino nel conseguimento di finalità a carattere sociale, senza recare danno alla sicurezza,
alla libertà e alla dignità umana. In merito ad un regolare andamento dell'iniziativa economica privata, l'Antitrust garantisce e tutela le libertà di concorrenza. La Legislazione dell'Antitrust è appunto
volta a tutelare il libero gioco della concorrenza. - Ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica è un rimedio amministrativo
di carattere generale, avviato entro centoventi giorni, dai soggetti che si ritengono danneggiati ingiustamente da un'ordinanza amministrativa. Tale ricorso è solo di legittimità e riguarda
solo i provvedimenti definitivi. Il procedimento è così articolato: l'istruttoria è svolta dal ministro competente, il Capo dello Stato adotta la decisione con decreto su proposta del ministro
e dopo aver sentito i pareri del Consiglio di Stato, solo il Consiglio dei Ministri può deliberare contro il parere del Consiglio dello Stato.
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